I controlli possono essere effettuati in due diverse ed alternative modalità (art. 71, comma 2, d.P.R. 445/2000):
– attraverso la consultazione diretta degli archivi dell’Ordine degli Avvocati.
È possibile accedere gratuitamente tramite il sito istituzionale dell’Ordine www.ordineavvocatinocerainferiore.it alla banca dati degli iscritti tramite il banner “RICERA ISCRITTO” tramite il quale si possono verificare i dati di iscrizione all’albo e lo status di iscritto a determinati elenchi (ad es. Elenco: autorizzati all’autenticazione delle firme; avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, avvocati Mediatori iscritti all’Organismo di Mediazione dell’Ente ecc.)
– attraverso la richiesta all’amministrazione certificante di una conferma scritta, comunicabile anche con strumenti telematici e informatici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. La modalità della richiesta di conferma scritta della corrispondenza tra la dichiarazione e le risultanze degli archivi, quindi, riguarda solo l’ipotesi delle dichiarazioni sostitutive. In questo caso, pertanto:
a) l’amministrazione procedente non è tenuta ad acquisire il certificato sostituito dalla dichiarazione, ma solo la conferma da parte dell’amministrazione certificante;
b) simmetricamente, l’amministrazione certificante, acquisita la richiesta di conferma da parte dell’amministrazione procedente, non è obbligata ad emettere e trasmettere il certificato, ma, appunto, la semplice conferma.
Ciò mira a semplificare anche i rapporti tra amministrazioni e, soprattutto, ad alleggerire il carico di lavoro di quelle certificanti, le quali possono ridurre la quantità di certificati ed atti da emettere e trasmettere alle amministrazioni richiedenti, limitandosi alla sola ricerca in archivio e ad una risposta, per vie brevi come il fax o la posta elettronica, di conferma o meno.