Specializzazioni, informazioni e modalità di presentazione delle domande
PIATTAFORMA CNF PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI SPECIALIZZAZIONE
Si segnala che il Consiglio Nazionale Forense ha attivato la nuova piattaforma per la presentazione di tutte le istanze di specializzazione, accessibile dal seguente indirizzo web:
https://gestionali.consiglionazionaleforense.it/
Le istruzioni sulle modalità di accesso e di funzionamento della piattaforma nonché le indicazioni per la presentazione delle istanze possono essere consultate scaricando il Manuale dell’Avvocato per le istanze di specializzazione.
Con l’attivazione della piattaforma CNF non è più possibile presentare le istanze trasmettendole via pec all’Ordine.
- Dottorato di ricerca
Articolo 2, comma 3, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163
Per gli avvocati che presentano l’istanza in ragione del conseguimento di un dottorato di ricerca non è previsto il superamento di alcuna prova.
Sulla piattaforma CNF devono essere caricati:
a) attestato del titolo di dottorato di ricerca;
b) idonea ed adeguata documentazione, anche mediante autocertificazione, dalla quale si possa evincere la prevalenza della materia trattata relativamente al titolo di dottore di ricerca conseguito.
- Corsi di alta formazione specialistica (disposizioni transitorie)
Articolo 14, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e articolo 2, commi 1 e 2, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163
Si rammenta che gli avvocati che richiedono il titolo di specialista ai sensi delle richiamate disposizioni transitorie dovranno superare anche una prova scritta e orale davanti a un’apposita Commissione nominata dal Consiglio Nazionale Forense (delibera n. 562 del 18 marzo 2022).
Sulla piattaforma CNF deve essere caricato l’attestato di partecipazione a un Corso rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa.
Ulteriori documenti
– Regolamento Cnf 1/2022 – Modalità di composizione e funzionamento della Commissione di cui all’art. 14, c. 1, d.m. 12 agosto 2015, n. 144 e modalità di organizzazione e valutazione delle prove scritta e orale
– Commissione organizzazione e valutazione delle prove
– Indicazioni operative CNF per pagamento quota una-tantum – Partecipazione prove
- Comprovata esperienza
Articoli 6 e 8, d.m. 12 agosto 2015, n. 144È previsto che gli avvocati richiedenti il titolo di specialista sulla base della comprovata esperienza siano convocati dal CNF per un colloquio davanti alla Commissione di valutazione di cui all’articolo 6, comma 4, d.m. 144/2015
Le istanze devono essere corredate della seguente documentazione da caricare sulla piattaforma CNF:
a) relazione nella quale illustrare e dettagliare ogni singolo incarico fiduciario trattato di cui viene prodotta la specifica documentazione;
b) idonea e adeguata documentazione relativa ad almeno 50 incarichi fiduciari, giudiziali o stragiudiziali, trattati negli ultimi 5 anni, suddivisi in almeno 10 per ogni anno (fatta salva la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, d.m. 144/2015, che prevede la deroga al previsto numero di incarichi per anno, in relazione alla natura e alla particolare rilevanza degli stessi e delle specifiche caratteristiche del settore dell’indirizzo di specializzazione).
Dalla documentazione caricata nella piattaforma CNF si deve poter evincere la rilevanza per quantità e qualità degli incarichi professionali svolti (con esclusione degli affari che hanno ad oggetto medesime questioni giuridiche e necessitano di un’analoga attività difensiva).
Esemplificativamente si possono allegare: atti introduttivi del giudizio, comparse e memorie di costituzione ex art. 183 c.p.c., atti di impugnazione e ogni altro atto di natura difensiva che possa consentire alla Commissione ministeriale la compiuta valutazione dell’inerenza dei titoli alla domanda di inserimento nell’elenco degli avvocati specialisti.
Per la materia stragiudiziale possono essere allegate le interlocuzioni scritte con la parte assistita e/o con la controparte o con eventuali terzi, nonché scritture private, contratti, ecc.
Non sono validamente computabili gli incarichi provenienti da designazione di difensore di ufficio, mentre sono da ritenersi computabili gli incarichi di natura giudiziaria.
Quanto, infine, alla tipologia degli incarichi, posto che l’art. 8, c. 1, lett. b, d.m. cit. fa riferimento alla trattazione e non al conferimento, può essere autonomamente considerata la trattazione del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e di eventuali procedimenti incidentali (ad es. procedimenti cautelari, accertamento tecnico preventivo, incidenti di esecuzione, giudizio di ottemperanza ecc.).
È necessario che la relazione e gli atti o documenti prodotti a supporto dell’istanza siano PREVIAMENTE anonimizzati/pseudonimizzati e caricati in piattaforma per esteso (non è pertanto sufficiente l’allegazione per es. del mero frontespizio).
– Indicazioni per anonimizzazione/pseudonimizzazione - Percorsi formativi
Articolo 7, d.m. 144/2015
I percorsi formativi per l’ottenimento del titolo di avvocato specialista non possono avere inizio se non è stata verificata dal Ministero della Giustizia la conformità dei relativi programmi didattici a quanto disposto dal d.m. 144/2015 e alle linee generali (linee guida) elaborate dall’apposita Commissione ministeriale.
– Linee Guida per la formazione specialistica degli avvocati
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Tutte le domande saranno visionate dalla Commissione istituita dall’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per la verifica formale della documentazione presentata e saranno, quindi, inoltrate al Consiglio Nazionale Forense cui compete in via esclusiva l’esame delle domande al fine del rilascio del titolo di specialista.
Per ogni eventuale richiesta e precisazione è possibile scrivere all’indirizzo mail: foronocera@foronocera.it
Allegato:
D.m. 12 agosto 2015, n. 144 (mod. d.m. 1° ottobre 2020, n. 163)