23/02/2024 – CASSA FORENSE: Anno 2024 informativa e modalità di riscossione dei contributi minimi
Si comunica che per il 2024 la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) è ripresa secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.
Pertanto, le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell’anno 2023 non rivalutata, mentre la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento Unico (+ 5,4%) e il contributo di maternità.
Si ricorda che per il 2023 con le consuete 4 rate è stato riscosso il solo contributo minimo soggettivo e il contributo di maternità, ed è stata posticipata, con separato avviso di pagamento, la riscossione del contributo minimo integrativo di euro 805,00 al 31/12/2023 (diniego del Tar Lazio al ricorso di Cassa Forense avverso il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano imposto la riscossione del contributo minimo integrativo 2023).
Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.