25/10/2024 – CAMERA PENALE DI NOCERA INFERIORE: astensione collettiva dall’attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 04, 05, e 06 novembre 2024
Comunicazione_Astensione_2024_10_04_06
Delibera-025_2024-10-17_Astensione-4-5-6-11-2024 (1)
La Camera Penale di Nocera Inferiore, associazione aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane,
in ossequio
delle norme di legge nonché di quelle contemplate dal Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall’attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure – è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000
comunica
ai sensi dell’Articolo 2 del detto Codice:
– l’astensione nell’ambito del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 04 – 05 – 06 novembre 2024;
– la motivazione della astensione è contenuta nella delibera del consiglio direttivo del 21.10.204 con la quale si sono fatte proprie le motivazioni della delibera dell’Unione delle Camere Penali Italiane del 17 novembre 2024 con la quale è stata deliberata l’astensione nazionale degli avvocati penali per lo stesso periodo;
– è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, sul sito della Camera Penale di Nocera Inferiore www.camerapenalenocera.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.);
– la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
– tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
– l’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
– sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.
Nocera Inferiore addì 21 novembre 2024
Il segretario.
Avv. Giovanni Ferrentino