La mediazione gratuita
Il gratuito patrocinio
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’ODC.
A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l’ODC, la delibera di ammissione al gratuito patrocinio da parte del COA di Nocera Inferiore.