D.M. 23 luglio 2004, n. 223 – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

D.M. 23 luglio 2004, n. 223

Decreto 23 luglio 2004 n. 223 – Regolamento recante la approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5

Il Ministro della Giustizia

Visto l’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 3, ove si dispone che «con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonchè i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati»;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 aprile 2004; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1245/U-24/36-7 del 20 maggio 2004; Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «indennita» l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione fornito dagli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati iscritti al registro di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Art. 2
Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina l’ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici di diritto interno a norma dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nonchè i criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati di cui al decreto ministeriale previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003.

Art. 3
Criteri di composizione dell’indennità

  1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

  2. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 30,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta.

  3. Le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

  4. Per le spese di conciliazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

  5. L’importo massimo delle spese di conciliazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A allegata al presente decreto, può essere aumentato in misura non superiore al 5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.

  6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

  7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

  8. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.

  9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

  10. Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l’organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell’organismo.

  11. Le spese di conciliazione comprendono anche l’onorario del conciliatore per l’intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

  12. Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.

  13. Ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo, gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno possono liberamente stabilire gli importi di cui al comma 4.

Art. 4
Invarianza della spesa

  1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5
Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.