Statuto – Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Nocera Inferiore

Statuto

STATUTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

FORO DI NOCERA INFERIORE

(Approvato con delibera dell’Organismo in data 25/02/2011 e ratificato dal Consiglio dell’Ordine in data 10/03/2011)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

E’ istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (d’ora in avanti C.d.O.), l’Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore (d’ora in avanti O.d.C.)-

L’O.d.C. è un’articolazione non autonoma dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, finalizzata all’esercizio dell’attività degli Organismi di Conciliazione di cui al D. lgs. 28/2010, nonché delle ulteriori attività tese alla definizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili. L’O.d.C. svolge altresì attività di divulgazione, informazione, ricerca e formazione in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, nonché in materia di definizione stragiudiziale delle controversie.

L’O.d.C. ha soggettività giuridica ed autonomia decisionale per il compimento di tutti gli atti necessari al perseguimento delle proprie finalità.

Ll’O.d.C.d è tenuto a dotarsi di proprio codice fiscale per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto.

L’O.d.C. non ha scopo di lucro.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 2

Sede dell’O.d.C.

L’O.d.C. ha sede in Nocera Inferiore (SA), presso l’Ordine degli Avvocati. L’O.d.C. può, in ogni caso aprire sedi secondarie ed unità operative locali su tutto il territorio nazionale.

Art. 3

Personale dipendente

L’O.d.C. per lo svolgimento delle funzioni amministrative assegnategli è dotato, facendo riferimento al CCNL del comparto degli Enti Pubblici non economici, della seguente pianta organica:

  • n. 1 unità A2;

  • n. 4 unità B2;

  • n. 1 unità C3.

L’unità C3 è ricoperta dal dipendente del Consiglio dell’Ordine di pari qualifica o di qualifica comunque non inferiore alla B2.

Il personale dipendente dall’O.d.C. può essere costituito da:

  • dipendenti del C.d.O. da questo delegati a svolgere funzioni di segreteria presso l’O.d.C.;

  • assistenti amministrativi a progetto;

  • dipendenti propri dell’O.d.C.

Il personale dell’O.d.C. è coordinato e diretto dal funzionario di più alta qualifica dipendente del C.d.O.

L’O.d.C, con proprio atto deliberativo, ratificato dal C.d.O., assegna al funzionario coordinatore dell’Ufficio di segreteria dell’O.d.C. una indennità di funzione che grava sul bilancio di quest’ultimo.

I costi del personale dipendente dell’O.d.C. gravano sul bilancio di quest’ultimo.

Art. 3-bis

Organi

Sono organi dell’O.d.C.:

  • il Direttivo dell’Organismo;

  • il Responsabile dell’Organismo;

Art. 4

Nomina e revoca del Direttivo e del Responsabile

Il Direttivo dell’O.d.C. è composto da cinque membri scelti tra gli avvocati iscritti all’Albo da almeno sei anni, ovvero tra professori universitari di ruolo in materie giuridiche. La carica di Componente dell’O.d.C. è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine.

Il Responsabile dell’O.d.C., è nominato con atto unilaterale del Presidente del C.d.O. e può essere revocato ad nutum con le stesse modalità. Ferma l’efficacia immediata della revoca per giusta causa, negli altri casi la revoca produce effetti dalla sostituzione del Responsabile, secondo le modalità previste al periodo precedente per la nomina.

I componenti del Direttivo diversi dal Responsabile sono nominati, e possono parimenti essere rimossi e sostituiti, con deliberazione a maggioranza del C.d.O.

Il Responsabile ed i componenti del Direttivo dell’O.d.C. cessano dalla carica, senza necessità di alcun atto formale di revoca, con l’insediamento del nuovo C.d.O. che subentri a quello che ne ha deliberato la nomina.

Il Direttivo elegge al suo interno, a maggioranza degli aventi diritto al voto, il segretario ed il tesoriere.

I Componenti del Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito.

Art. 5

Funzioni del Responsabile

Il Responsabile ha la rappresentanza legale dell’O.d.C.; convoca e coordina le sedute dell’O.d.C. fissando i punti all’ordine del giorno; istruisce in via preliminare e sommaria i procedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori ed adotta le relative misure cautelari; affida gli incarichi ai Mediatori/Conciliatori secondo le modalità prescritte dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il Responsabile può delegare ad altri componenti del Direttivo il compimento di singoli affari.

Il C.d.O., con proprio atto deliberativo, in deroga al precedente art. 4 comma 6, può assegnare al Responsabile e/o ai membri del Direttivo una indennità di funzione che grava sul bilancio dell’O.d.C.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Responsabile, tiene il registro degli affari di conciliazione, cura la redazione dei verbali delle sedute dell’Organismo e provvede alla custodia dei relativi Registri.

 

Art. 7

Funzioni del Tesoriere

Il tesoriere predispone e sottoscrive unitamente al Responsabile il conto consuntivo ed il bilancio di previsione dell’O.d.C.; provvede alla sottoscrizione dei rendiconti contabili, alla gestione patrimoniale dell’O.d.C. coadiuvato dal funzionario che dirige l’Ufficio amministrativo; sottopone al C.d.O., per l’autorizzazione di cui all’art. 26, le eventuali spese da sostenere in assenza della copertura di bilancio dell’O.d.C..

Art. 8

Convocazione de Direttivo dell’O.d.C.

Il Direttivo viene convocato dal Responsabile, ovvero da almeno due componenti, senza necessità di formalità particolari, ed anche “ad horas”, con comunicazione verbale, ovvero telefonica.

L’O.d.C. è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Responsabile ne assume le funzioni il Componente più anziano per iscrizione all’Albo degli Avvocati

Le riunioni dell’Organismo sono verbalizzate in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Responsabile dell’O.d.C., e custodito nella segreteria dello stesso.

Le decisioni dell’Organismo sono assunte a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quella del Responsabile o del suo facente funzioni.

Art. 9

Compiti dell’O.d.C.

L’O.d.C. ha i seguenti compiti:

  1. Stilare, tenere ed aggiornare periodicamente l’Elenco dei Conciliatori/Mediatori;

  2. Tenere il Registro degli affari di conciliazione;

  3. Esaminare le richieste di conciliazione e provvedere alla designazione dei Conciliatori/Mediatori;

  4. Esaminare gli esposti nei confronti dei Conciliatori/Mediatori;

  5. Vigilare sul rispetto da parte del Conciliatore/Mediatore designato degli obblighi previsti dalla legge e dal presente Statuto;

  6. Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Mediatori/Conciliatori, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto (vedi art. 22);

  7. Provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal Conciliatore/Mediatore designato ed a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di conciliazione stragiudiziale esperito dal Conciliatore/Mediatore designato;

  8. Trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;

  9. Predisporre il Conto consuntivo finanziario dell’anno in corso ed il bilancio di previsione dell’anno successivo.

  10. Tenere i corsi di formazione di Conciliatore/Mediatore quale ente abilitato a detta formazione

  11. individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite.

  12. Deliberare le modifiche dello Statuto e del Regolamento di procedura da sottoporre alla rituale ratifica del C.d.O.

  13. Stipula la polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione da parte dell’O.d.C.

  14. Istituire sedi seondarie e/o unità operative locali su tutto il territorio nazionale. In questo caso la sede potrà operare anche in deroga allo Statuto e/o al Regolamento su determinate tematiche (es. elenco mediatori, designazione mediatori etc.) secondo le modalità di volta in volta stabilite dall’O.d.C. con apposita delibera.

  15. Delibera su tutti gli altri atti dell’O.d.C. che non sono, secondo il presente Statuto, di competenza di altri Organi.

L’O.d.C. e/o il C.d.O. non possono assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Conciliatori/Mediatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi di conciliazione iscritti nel Registro.

Art. 10

Il Registro degli Affari di conciliazione

Il Registro degli affari di conciliazione, tenuto anche in forma informatica,deve contenere le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della controversia, al Conciliatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

A norma dell’art. 2961 primo comma del codice civile, è fatto obbligo all’O.d.C. di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento del mandato.

Art. 11

Degli obblighi nei confronti del Responsabile del Registro

L’O.d.C. è tenuto, negli atti, nella corrispondenza nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d’ordine con la dicitura: “iscritto al n. 28 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione”.

A far data dal secondo anno di iscrizione dell’O.d.C. nel Registro, questi è tenuto, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, a trasmettere il rendiconto gestionale su modelli predisposti dal Ministero della Giustizia.

E’ fatto obbligo all’O.d.C. di comunicare immediatamente al Responsabile del Registro tutte le vicende immediatamente modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione nel Registro.

Art. 12

L’Elenco dei Conciliatori/Mediatori

L’O.d.C. si avvale per svolgere le sue funzioni di un elenco di Conciliatori/Mediatori composto da almeno 5 avvocati/praticanti Mediatori, che abbiano dichiarato la loro disponibilità, avendone i requisiti di legge, a svolgere le funzioni di Conciliatore/Mediatore per l’Od.C. del Foro di Nocera Inferiore. L’O.d.C. è tenuto a redigere l’Elenco dei Conciliatori/Mediatori sulla scorta delle istanze degli interessati.

Nel caso di apertura di sedi secondarie e/o unità locali, il relativo elenco dei Conciliatori/Mediatori può essere composto anche da altre professionalità diverse dagli avvocati/praticanti, purchè in possesso dei requisiti di legge

L’O.d.C. deve provvedere, almeno una volta all’anno, all’aggiornamento dell’Elenco dei Conciliatori/Mediatori.

L’Elenco aggiornato deve essere inviato, entro 10 gg, al Ministero competente.

Art. 13

Il Conciliatore/Mediatore

Il Conciliatore/Mediatore deve essere:

  • un Avvocato o praticante avvocato regolarmente iscritto ad un Ordine Forense in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 6 del D.M. 180/2010;

  • nel caso di apertura di sedi secondarie e/o unità locali, il Conciliatore/Mediatore può essere anche non avvocato purchè in possesso dei requisiti di cui al punto precedente.

Il Conciliatore/Mediatore/ non deve:

  • aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;

  • aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti non inferiore a sei mesi;

  • essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

  • essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

  • aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

  • essere iscritto a più di cinque organismi di conciliazione.

Art. 14

Iscrizione nell’Elenco dei Conciliatori/Mediatori

Il Conciliatore/Mediatore che possiede i requisiti previsti nel precedente art. 13, per essere iscritto nell’elenco dei Conciliari dell’O.d.C., deve avere svolto ed ottenuto l’attestato di partecipazione con esito positivo al Corso per formatore tenuto da un Ente formatore abilitato dal Ministero della Giustizia.

Per la iscrizione nell’elenco dei conciliatori l’O.d.C. può fissare con proprio regolamento e/o con atto deliberativo una quota di iscrizione ed un contributo annuale dovuto dai conciliatori per la tenuta dall’Elenco. Detta quota e detto contributo devono essere posti in bilancio e, pertanto , sottoposti, comunque, all’approvazione dell’Assemblea ordinaria degli iscritti del Foro di Nocera Inferiore. In sede di prima applicazione del presente Statuto la quota di iscrizione nell’elenco è fissata in € 800,00 ed il contributo annuale in € 200,00. Entrambe non saranno dovute per gli anni 2011 e 2012 dai conciliatori/mediatori formati dall’O.d.C. con corsi da questi tenuti e/o patrocinati.

Il Mediatore non in regola con i contributi annuali che entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito a provvedervi non regolarizza la propria posizione contabile è cancellato dall’Elenco dei Mediatori/Conciliatori con deliberazione dell’O.d.C.

Art. 15

Degli obblighi del Conciliatore/Mediatore

Al Conciliatore/Mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al Conciliatore/Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

  1. sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l’incarico da assumere;

  2. informare immediatamente l’O.d.C., ed eventualmente le parti, dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini della imparzialità dell’opera;

  3. corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia

  4. svolgere l’attività di mediazione con diligenza e professionalità, e nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità, neutralità e riservatezza.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina la cancellazione dell’interessato dall’Elenco dei Conciliatori/Mediatori..

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Art. 16

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione non sono accessibili al pubblico tranne che nei casi di legge o previsti dal Regolamento di procedura o dal presente Statuto.

Art. 17

Spese del giudizio di conciliazione

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 51.646 euro.

Sono stabiliti nel regolamento di procedura l’indennità spettante all’O.d.C per l’attività prestata.

Art. 18

Del Conciliatore/Mediatore

Il Conciliatore/Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche il l’O.d.C.; è tenuto a svolgere l’attività di mediazione con diligenza e professionalità, e nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità, neutralità e riservatezza.

Art. 19

Designazione Conciliatore/Mediatore

Su istanza dell’interessato (o degli interessati) tesa ad esperire la conciliazione stragiudiziale, il Responsabile dell’O.d.C. provvede a designare, seguendo il criterio fissato con proprio regolamento e/o atto deliberativo, il Conciliatore/Mediatore, notiziando quest’ultimo della natura della controversia e delle parti in causa.

Il Responsabile può, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal regolamento di procedura,nominare il Mediatore/Conciliatore iscritto nell’Elenco dell’O.d.C. indicato congiuntamente da tutte le parti del procedimento.

Il designato Conciliatore/Mediatore, presa visione della documentazione, dichiara agli atti, anche telematici, dell’O.d.C., la insussistenza di motivi di incompatibilità con l’assunzione dell’incarico nonché la propria imparzialità. In caso di dichiarata incompatibilità l’O.d.C. provvede a designare nuovo Conciliatore/Mediatore.

Il designato Conciliatore/Mediatore non può astenersi dall’incarico ricevuto senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio (tranne che nel caso di cui al comma precedente) pena la cancellazione d’ufficio dall’Elenco dei Conciliatori/Mediatori.

Art. 20

Del procedimento di conciliazione

Il procedimento di conciliazione si svolge nei locali dell’O.d.C. o nel diverso luogo indicato dal Responsabile; le parti, con il consenso del Mediatore/Conciliatore e del Responsabile, possono stabilire un luogo diverso per lo svolgimento dell’intera procedura o di sue fasi.

Il procedimento di conciliazione deve esaurirsi entro 4 mesi dal deposito dell’istanza di conciliazione.

Il procedimento si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria dell’O.d.C. L’istanza, in forma scritta, deve indicare l’Organismo adito, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa, gli altri elementi stabiliti dal regolamento di procedura, e deve essere sottoscritta dalla parte o da un suo procuratore; ad essa possono essere allegati atti e/o documenti.

Il Responsabile dell’O.d.C. designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti non oltre 15 giorni dal deposito dell’istanza.

Se nessuna delle parti compare il Mediatore, o in sua vece il Responsabile, redige processo verbale in cui dà atto che nessuno è comparso e che pertanto il tentativo di conciliazione non è stato esperito.

Se almeno una delle parti compare, il Mediatore dà atto a verbale della presenza o dell’assenza delle parti convocate, nonché di eventuali giustificazioni fatte pervenire dagli assenti all’OdC prima del primo incontro.

Il procedimento si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di procedura; esse possono essere in tutto o in parte derogate dalle parti, con il consenso del Mediatore e del Responsabile, previa verifica di compatibilità con la disciplina vigente.

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, unitamente alle informazioni sulle possibili conseguenze della mancata accettazione, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 28/2010. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Se tutte le parti aderiscono alla proposta, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta eventualmente formulata, indicando per ciascuna parte se essa ha aderito o meno alla proposta e delle ragioni del mancato accordo; il verbale è sottoscritto dalle parti presenti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Nel verbale debbono essere indicati gli estremi dell’iscrizione dell’O.d.C. nel registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto restano a carico delle parti.

 

TITOLO III

LE INCOMPATIBILITA’ ED I PROCEDIMENTI A CARICO DEI CONCILIATORI/MEDIATORI

Art. 21

Incompatibilità

Sono cause di incompatibilità che impediscono l’accettazione e/o lo svolgimento dell’incarico di Mediatore:

  • versare in una delle situazioni previste dall’art. 51, comma 1, cpc;

  • aver svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate;

  • avere collaboratori o colleghi di studio che hanno svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate.

Il mediatore designato, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve dichiarare per iscritto all’OdC la propria imparzialità e l’insussistenza di cause di incompatibilità.

Il Mediatore, quando ricorrono ipotesi di incompatibilità è obbligato ad astenersi e ad informarne tempestivamente il Responsabile; è in facoltà delle parti cui sia stata resa nota la causa di incompatibilità dispensare per iscritto il Mediatore dall’obbligo di astensione.

Art. 22

Procedimento di cancellazione o sospensione dall’elenco

Quando all’O.d.C. giunge notizia di possibili violazioni, da parte del Mediatore, delle norme di legge, del presente Statuto o del regolamento di procedura, il Responsabile , acquisite sommarie informazioni, può in via cautelare sostituirlo con altro Mediatore nell’incarico o negli incarichi in corso e, nei casi più rari, sospenderlo dall’elenco. Le misure cautelari sono tempestivamente comunicate all’interessato ed al Responsabile del Registro.

Il Responsabile riferisce senza ritardo le informazioni acquisite e le misure cautelari adottate al Direttivo che formula la contestazione degli addebiti ed assegna al Mediatore interessato un termine per articolare le proprie difese; all’esito dell’istruttoria, il Direttivo può, con propria delibera:

  1. consentire all’interessato di continuare a svolgere l’incarico;

  2. sospenderlo cautelarmente dall’incarico provvedendo alla sua sostituzione ed eventualmente aprire il procedimento di cancellazione di cui al comma 1, notiziando immediatamente il C.d.O. di appartenenza al fine dell’apertura del rituale procedimento disciplinare.

Delle sospensioni e/o cancellazioni dall’Elenco è data immediata notizia al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO IV

LA CONTABILITA’ DELL’O.d.C.

 

Art. 23

Dei mezzi dell’O.d.C.

L’O.d.C., per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del C.d.O.

L’O.d.C. nel caso di capienza di risorse previste nel proprio bilancio è tenuto a dotarsi autonomamente di strumenti, mezzi e personale per lo svolgimento delle proprie funzioni. E’ tenuto, altresì, a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 24

Entrate

Le entrate dell’O.d.C. sono utilizzate per compensare le uscite derivanti dalle attività dell’O.d.C.

Sono entrate dell’O.d.C.;

  1. i proventi derivanti dall’attività di conciliazione e dall’attività di formazione svolta quale ente abilitato alla formazione dei Conciliatori/Mediatori.

  2. I contributi erogati dal C.d.O. esclusivamente a copertura di un eventuale disavanzo contabile, preventivamente approvato, dell’O.d.C.

  3. Entrate da tasse di iscrizione nell’elenco dei conciliatori e/o CTU.

  4. Entrate da certificazioni.

  5. Proventi da gestione patrimoniale

  6. Proventi diversi.

Art. 25

Uscite

Sono uscite dell’O.d.C.:

  1. Costi per l’attività di formazione;

  2. Costi per l’attività di informazione;

  3. Costi per il funzionamento della segreteria;

  4. Costi per il personale

  5. “altri costi” aggiuntivi, non definibili, derivanti comunque dall’attività dell’O.d.C

Le uscite che comportano un disavanzo contabile devono essere necessariamente preventivamente approvate dal C.d.O. che, nel caso, provvede ad erogare contributi di cui al comma 2 punto 2 dell’art. 21.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel Conto consuntivo dell’anno finanziario di riferimento.

Art. 26

Conto consuntivo e bilancio di previsione

L’O.d.C. è tenuto a redigere entro il 21 gennaio di ogni anno il Conto consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno precedente ed il bilancio di previsione dell’anno in corso. Il bilancio di previsione deve essere necessariamente a pareggio.

Il Conto consuntivo ed il bilancio di previsione, redatti secondo i principi della contabilità pubblica di trasparenza e leggibilità, sono allegati ai rispettivi conto consuntivo e bilancio di previsione del C.d.O. dei quali diventano parte integrante. Sono, pertanto, sottoposti all’approvazione dell’assemblea ordinaria degli iscritti al C.d.O.

L’O.d.C. è tenuto a inserire nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario un capitolo di bilancio riservato alle indennità da corrispondere ai Mediatori/Conciliatori che prestano la loro opera a titolo gratuito quando una o tutte le parti interessati si trovano nei casi previsti dalla legge per l’ammissione al gratuito patrocinio. La somma da porre in bilancio deve equivalere al 3% dell’ammontare delle sole entrate ascrivibili all’attività di conciliazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo l’O.d.C. è tenuto, nel mantenimento delle scritture contabili alle norme che regolano la contabilità degli Ordini Forensi.

Art. 27

Controlli sulla gestione contabile dell’O.d.C.

Il controllo sulla gestione contabile dell’O.d.C. è affidata al C.d.O. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Nel caso in cui il bilancio di previsione dell’O.d.C. superi la somma complessiva di € 600.000 il C.d.O. è tenuto a delegare il controllo sulla gestione contabile dell’O.d.C. ad un revisore contabile.

L’O.d.C. è comunque tenuto a depositare, presso il C.d.O ,entro il 21 gennaio di ogni anno, il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno immediatamente precedente ed il bilancio di previsione dell’anno in corso. Le spese deliberate dall’O.d.C. in assenza di copertura di bilancio devono essere preventivamente approvate dal C.d.O. che provvede, nel caso, alla erogazione di un contributo di pari importo. I Componenti dell’O.d.C. sono personalmente economicamente responsabili delle uscite fuori bilancio non preventivamente approvate dal C.d.O.

Il C.d.O, entro 10 gg dal ricevimento del Conto consuntivo e del bilancio di previsione, su relazione del Consigliere Tesoriere, provvede alla sua eventuale approvazione.

In caso di mancata approvazione, i documenti contabili con allegata una dettagliata relazione redatta dal Consigliere Tesoriere, vengono immediatamente inviati al Responsabile del Registro per le opportune verifiche.

Art. 28

Il revisore dei conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente del C.d.O. tra soggetti iscritti contestualmente nell’Elenco dei Revisori e nell’Albo degli Avvocati di Nocera inferiore o nell’Albo dei Commercialisti di Nocera Inferiore.

Al Revisore, per l’attività espletata, è riconosciuta una indennità ai minimi della tariffa vigente, gravante sul bilancio dell’O.d.C..

Il Revisore dei Conti dura in carica per tutto il mandato del C.d.O. e, comunque, fino all’insediamento del nuovo C.d.O.

Il Revisore può essere rimosso e sostituito nell’incarico con deliberazione a maggioranza del C.d.O.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di componente del C.d.O e dell’O.d.C.

Il Revisore dei Conti controlla la regolare gestione delle entrate e delle spese disposte dall’O.d.C. in esecuzione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’esercizio economico annuale.

Art. 29

Il Conto consuntivo ed il Responsabile del Registro

L’O.d.C. è tenuto a stilare, entro il 21 gennaio dell’anno successivo a quello contabile di riferimento, Conto Consuntivo di cui all’art. 26 . Il Conto Consuntivo, così predisposto, deve essere inviato, comunque, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello contabile di riferimento, al Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30

Cancellazione dal Registro.

L’O.d.C. è cancellato dal Registro degli organismi di conciliazione, d’ufficio, quando non svolge almeno cinque procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio. I beni dell’O.d.C. saranno acquisiti e/o liquidati ed i suoi averi saranno destinati dal C.d.O. alla formazione degli Avvocati. Il personale dipendente dell’O.d.C., se assunto con le modalità del concorso pubblico, sarà integrato, se la pianta organica lo consente, nell’organico del C.d.O.

Nel caso di cancellazione dell’O.d.C. dal Registro i procedimenti di conciliazione pendenti sono trasmessi, previo pagamento dei prescritti diritti, all’Organismo di Conciliazione istituito presso l’Organismo di conciliazione più vicino al Circondario del Tribunale di Nocera Inferiore.

La cancellazione di ufficio preclude all’O.d.C. di ottenere una nuova iscrizione prima che sia decorso un biennio.

Art. 31

Norma finale

Le modifiche al presente Statuto ed al Regolamento di procedura deliberate dall’O.d.C. devono essere sottoposte alla ratifica del C.d.O. Le modifiche approvate sono inviate al Responsabile del Registro degli Organismi per gli adempimenti di competenza.

Per quanto non previsto nel presente Statuto l’O.d.C. è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il funzionamento degli organismi di conciliazione.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dal momento del suo invio al Responsabile del Registro degli Organismi di conciliazione.

F.to: IL CONSIGLIERE SEGRETARIO C.D.O – Avv. Anna De Nicola; IL PRESIDENTE C.D.O – Avv. Aniello Cosimato;IL RESPONSABILE DELL’O.D.C. – Avv. Gerardo Cicalese