La Pec
Cos’è la Pec
La posta elettronica certificata (PEC) è un tipo particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio. Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.
La Pec è uno strumento indispensabile nell’ambito del processo civile telematico in quanto gli avvocati sono tenuti a depostare a mezzo della propria pec, preventivamente comunicata all’Ordine di appartenenza e, pertanto, pubblicata nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici tenuto dal Ministero della Giustizia, la busta telematica (generata dal software “redattore atti”) contenente gli atti e documenti firmati digitalmente, alla Pec dell’Ufficio Giudiziario interessato.
Nell’oggetto del messaggio è indispensabile indicare, all’inizio, la parola “DEPOSITO” (tutto in maiuscolo e senza virgolette); lasciato uno spazio, si può indicare ciò che si vuole per avere un proprio riferimento identificativo del messaggio e di quelli successivi ad esso collegati
Il Consiglio dell’Ordine fornisce ai propri iscritti, al costo di euro 6,00, una casella di posta elettronica certificata con dominio @avvocatinocera-pec.it, con caratteristiche tecniche funzionali al processo civile telematico.
Il servizio PEC, per sua stessa natura, mostra una serie di vantaggi rispetto all’atto giudiziario tradizionale. I principali sono:
- Ogni formato digitale può essere inviato tramite posta elettronica certificata;
- I messaggi possono essere consultati da ogni computer o smartphone connesso alla rete Internet;
- L’avvenuta consegna al provider della mail viene garantita; nel caso non sia possibile recapitare il messaggio al destinatario, il mittente viene informato;
- Le ricevute di consegna hanno piena validità legale, anche se il messaggio non è stato effettivamente letto dal destinatario (su cui grava l’onere della prova di non aver ricevuto il messaggio), in maniera simile alla c.d. “compiuta giacenza” dell’atto giudiziario cartaceo (la differenza è che la notifica “cartacea” per compiuta giacenza si perfeziona dopo 10 giorni dal deposito presso l’ufficio postale, mentre la notifica elettronica è pressoché istantanea);
- Tracciabilità della casella mittente;
- Vi è certezza sulla destinazione dei messaggi;
- Obbligo da parte del gestore di archiviare tutti gli eventi associati a invii e ricezioni di messaggi PEC, per un periodo di trenta mesi;
- Obbligo da parte del gestore di applicare le procedure atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice dei dati personali e la sicurezza della comunicazione.